Servizi per i contribuenti

Reddito di cittadinanza (Rdc) e Pensione di cittadinanza (Pdc)

Cosa possiamo fare per te

Il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale. Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari.

Per chi ha compiuto 67 anni

Il beneficio assume la denominazione di Pensione di cittadinanza se il nucleo familiare è composto esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni. Può essere concesso anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone di età inferiore, in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE (allegato 3 al regolamento ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159).

I ns. centri CAF CDL sono a tua disposizione per ogni informazione ed assistenza

Domande e Risposte

È un sostegno per famiglie in difficoltà che mira al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Il beneficio economico viene accreditato mensilmente su una nuova carta prepagata, diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno, cosiddetta “CartaRdc”.

Le regole generali e di funzionamento della Pensione sono analoghe a quelle del Rdc, ma si tratta di un sussidio economico rivolto alle famigliedi anziani in difficoltà; la misura risulta più semplice in quanto non sono previsti adempimenti legati al lavoro, ma è sufficiente la presentazione della domanda per poter accedere al beneficio, avendone i requisiti. Le modalità di erogazione del beneficio saranno definite in sede di conversione del decreto istitutivo.

ATTENZIONE: tutti i componenti del nucleo familiare e non solo il capofamiglia, devono avere età pari o superiore a 67 anni. Se si è già beneficiari del Rdc, la pensione decorre dal mese successivo a quello del compimento del 67° anno del componente più giovane. In tal caso, la trasformazione da Rdc a Pdc opera d’ufficio.

  • Cittadini italiani e dell’UnioneEuropea
  • Stranieri lungo soggiornanti (permesso di soggiorno a tempo indeterminato)
  • Stranieri titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, familiari di un cittadino italiano o dell’Unione Europea (es. la moglie giapponese di un italiano)

Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo.

 

Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari in cui siano presenti soggetti disoccupati che hanno presentato dimissioni volontarie negli ultimi 12 mesi dalla presentazione della domanda, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

La domanda può essere presentata:

  • on-line, direttamente sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al link www.redditodicittadinanza.gov.it tramite le credenziali SPID (informazioni sul sitowww.spid.gov.it)
  • la raccolta delle domande avverrà anche presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

Non occorre ulteriore documentazione, al momento della domanda bisogna solo aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE. Sarà l’Inps ad associare l’ISEE alla domanda.

Il Rdc è una misura volta a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e, quindi, dopo aver presentato domanda, si deve:

  • attendere la comunicazione dell’Inps di accoglimento o rigetto tramite e-mail e/o sms ai recapiti indicati dal richiedente nel Modello di domanda
  • in caso di accoglimento, attendere la successiva comunicazione di Poste in cui viene fissato l’appuntamento per recarsi all’ufficio postale a ritirare la Carta Rdc ed il relativo Pin. La carta sarà intestata al richiedente e non è possibile avere più carte
  • entro 30 giorni dalla mail o da sms di Inps che comunica l’accoglimento della domanda, tutti i componenti il nucleo devono rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID)

I componenti del nucleo devono rendere la DID entro 30 giorni dall’accoglimento della domanda.

Al momento, la DID può essere resa:

  • presso i Centri per l’impiego
  • presso i patronati convenzionati con l’ANPAL

La dichiarazione potrà essere presentata anche sulla piattaforma digitale dell’ANPAL cosiddetta SIUPL. Tale piattaforma è in corso di implementazione.

No, sono ESCLUSI dalla presentazione della DID i seguenti soggetti:

  • minorenni
  • beneficiari del Rdc pensionati
  • beneficiari della Pensione di cittadinanza
  • soggetti di oltre 65 anni dietà
  • soggetti con disabilità, come definita aisensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (ossia disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile,
  • invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33% accertato dall’INAIL,
  • non vedenti, sordomuti, invalidi di guerra), solo qualora non sia previsto il collocamento mirato
  • soggetti già occupati oppure che frequentano un regolare corso di studi o di formazione
  • Inoltre, i Centri per l’impiego possono ESONERARE dalla DID:
  • i soggetti con carichi di cura (cosiddetti “caregiver”) qualora si occupino di componenti familiari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE)

Sì. Il nucleo familiare del richiedente può possedere redditi e patrimoni, ma entro i limiti previsti, come ad esempio:

  • patrimonio immobiliare non oltre 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione
  • patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro, incrementabili in base alla composizione del nucleo

Tutti questi requisiti sono verificati in automatico dall’Inps a partire dall’ISEE presentato.

Per il possesso di beni durevoli, valgono le seguenti regole:

  • No agli autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta
  • No agli autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti
  • No ai motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti
  • Si agli autoveicoli e motoveicoli per persone disabili con agevolazione fiscale
  • No a navi e imbarcazioni da diporto

Il beneficio economico sia per il Reddito di cittadinanza che per la Pensione è dato dalla somma di una componente ad integrazione del reddito familiare (quota A) e di un contributo per l’affitto o per il mutuo (quota B), entrambe calcolate dalla procedura Inps sulla base delle informazioni rilevate dall’ISEE e presenti nel modello di domanda. Nello specifico:

  • La quota A, ossia l’integrazione al reddito, può arrivare fino ad un massimo di 6.000 euro annui in caso di Reddito di cittadinanza (oppure di 7.560 euro in caso di Pensione) e viene calcolata tenendo conto del numero e della tipologia di componenti il nucleo (es. maggiorenni e minorenni)
  • La quota B, in caso di locazione della casa di abitazione, non può essere superiore a 3.360 euro annui pari a 280 euro mensili per il Rdc (oppure fino ad un massimo di 1.800 euro annui pari a 150 euro mensili per la Pdc). In caso di mutuo della casa di abitazione, la quota B è al massimo pari a 150 euro mensili sia per Rdc che per Pdc

In ogni caso, complessivamente, non si potrà percepire un importo inferiore a 480 euro annui.

Il valore dell’ISEE (Ordinario oppure ISEE Corrente, qualora presente) dovrà comunque essere inferiore a 9.360 euro.

Il beneficio Rdc è accreditato mensilmente sulla “Carta Rdc” (come detto, si tratta di una carta prepagata diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno) a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per la prima mensilità, la somma accreditata è utilizzabile, in caso di Rdc, una volta ritirata la carta presso Poste nei tempi comunicati per l’appuntamento. Per la Pensione di cittadinanza le modalità di erogazione verranno definite in sede di conversione del decreto istitutivo.

A titolo non esaustivo, la carta Rdc si può utilizzare per:

  • fare alcune spese di beni di consumo
  • pagare utenze
  • prelevare mensilmente contanti pari a 100 euro moltiplicati per la cosiddetta ”scala di equivalenza” che è un parametro in base al numero e alla tipologia dei componenti la famiglia (es. se il parametro della scala di equivalenza è pari a 2,1 ilmassimo che si può prelevare è 210 euro)
  • effettuare un solo bonifico mensile per il pagamento del canone di locazione della casa di abitazione del nucleo familiare
  • effettuare un solo bonifico mensile per il pagamento della rata del mutuo della casa di abitazione del nucleo

Il beneficio del Rdc è riconosciuto per la durata di 18 mesi ma occorre prestare attenzione a non incorrere in cause che ne comportano la decadenza. Può essere rinnovato per ulteriori 18 mesi previa sospensione dell’erogazione del beneficio di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non è prevista per la Pdc che quindi si rinnova in automatico.

Se il nucleo familiare varia rispetto a quello risultante dall’attestazione ISEE in corso di validità è necessario ripresentare la DSU aggiornata entro 2 mesi dalla variazione e anche una nuova domanda di Rdc/Pdc, pena la decadenza dal beneficio.

ATTENZIONE: Qualora la variazione sia dovuta a nascita o decesso di un componente occorrerà ripresentare solo la nuova DSU; non occorre rifare anche la domanda.

Sì. Il nucleo familiare può percepire il Redditoo la Pensione di cittadinanza anche qualora tutti i suoi componenti siano percettori di NASPI.

Sì. Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora tutti i suoi componenti siano lavoratori.

Tuttavia, in caso di attività lavorativa di uno o più componenti, se l’attività subordinata è iniziata nell’anno 2017, nell’anno 2018, ovvero nei primi mesi del 2019 ed è in corso al momento di presentazione della domanda, occorre compilare il modello Rdc/Pdc–Com, recandosi ai CAF convenzionati con le proprie credenziali, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

ATTENZIONE: senza aver compilato questo modello la domanda non potrà essere definita.

Se, invece, l’attività lavorativa subordinata è iniziata dopo la presentazione della domanda di Rdc, e cioè nel corso di godimento del beneficio, le variazioni devono essere comunicate all’Inps che valuterà le condizioni per la permanenza del beneficio.

La comunicazione relativa alla variazione ed il relativo reddito viene inoltrata ad Inps recandosi di persona ai Centri per l’impiego ovvero, quando sarà istituita, attraverso la Piattaforma “SIUPL” entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.

Sì. Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora tutti i suoi componenti siano lavoratori.

Tuttavia, nel caso in cui uno o più componenti svolgano attività lavorativa (autonoma o di impresa) iniziata nell’anno 2017, nell’anno 2018 ovvero nei primi mesi del 2019 e in corso al momento di presentazione della domanda, devono compilare il modello Rdc/Pdc – Com, recandosi ai CAF convenzionati, con le proprie credenziali, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Se, invece, l’attività lavorativa inizia dopo la presentazione della domanda di Rdc, e cioè nel corso di godimento del beneficio, le variazioni devono essere comunicate all’Inps che valuterà le condizioni per la permanenza del beneficio.

La comunicazione relativa alla variazione ed il relativo reddito viene inoltrata ad Inps recandosi di persona ai Centri per l’impiego ovvero, quando sarà istituita, attraverso la Piattaforma “SIUPL” il giorno 15 del mese successivo al termine di ogni trimestre solare (es. entro il 15 aprile deve essere comunicato il reddito del trimestre gennaio – marzo).

Sì. Le imprese che assumono un beneficiario di Rdc nei primi 18 mesi di fruizione del beneficio ottengono un incentivo sotto forma di esonero contributivo non inferiore a 5 mesi e con un massimale di 780 euro mensili.

Sì. Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora uno o più componenti siano percettori delle prestazioni destinate agli invalidi civili. In tal caso Rdc/Pdc integrano nei limiti della soglia l’importo di tali prestazioni.

La decadenza del beneficio è previsto, tra l’altro, nel caso in cui:

  • manca la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
  • manca la sottoscrizione del Patto per il lavoro oppure del Patto per l’inclusione sociale
  • il componente/i non partecipa alle iniziative formative o di riqualificazione
  • non viene accettata nessuna delle tre offerte di lavoro congrua
  • non si effettuano le comunicazioni previste in caso di variazioni di lavoro o del nucleo e non presenta la nuova DSU
  • Nei casi più gravi, le sanzioni sono di carattere penale e comportano la reclusione fino a 6 anni e ovviamente la revoca immediata del Rdc e della Pdc, con anche l’obbligo di restituire tutto l’importo percepito. Tali più gravi fattispecie riguardano coloro che rendono dichiarazioni false o utilizzano documenti falsi, attestando cose non vere ovvero omettendo informazioni dovute  È punito con la reclusione da 1 a 3 anni, colui che non comunica le variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni che potrebbero comportare la revoca del beneficio ovvero la sua riduzione
  • Nel caso di condanna definitiva il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di tutto quanto percepito indebitamente e non potrà essere nuovamente ammesso al beneficio se non prima di dieci anni dalla condanna
  • Se l’INPS accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e informazioni dichiarate revoca immediatamente il beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di tutto quanto indebitamente ha percepito.

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